Pubblicità delle professioni sanitarie
Pubblicato da Samuele Passigli il 19/08/08 | 3.882 lettureSponsor
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Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 (art.201)
Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie -
Legge 24 novembre 1981, n. 689
concernente “Modifiche al sistema penale” -
Legge 5 febbraio 1992, n.175
“Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” -
Legge 26 febbraio 1999, n.42
recante le “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” -
Legge 14 ottobre 1999, n.362 concernente “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”
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Decreto Ministero della Sanità (ora Salute) 16 settembre 1994, n. 657
“Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità in materia sanitaria” -
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507
concernente “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n.306 -
Decreto del Ministro della Salute 28 giugno 2001,
“Integrazioni al decreto 11 ottobre 2000 concernente l’individuazione degli uffici centrali e periferici della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all’art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689, ai sensi dell’art.103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507” -
Circolare Ministero Salute n. 03/DIRP/VII/9.1/1823 del 19.02.2003 “decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507 concernente “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n.205”
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Decreto Ministero Salute 19 .02.2003 di “individuazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di sanzioni di cui al D.Lvo.n.507/1999”
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si applica
(Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri; Federazione nazionale ordini veterinari italiani; Federazione nazionale ordini farmacisti italiani; Federazione nazionale collegi ipasvi; Federazione nazionale collegi ostetriche; Federazione nazionale collegi Tecnici Sanitari di Radiologia Medica)
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non si applica
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la pubblicità sanitaria degli esercenti le professioni sanitarie, può essere effettuata
tramite targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale inserzione sugli elenchi telefonici (art. 1 legge 175/92), sugli elenchi generali di categoria attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (combinato disposto art. 3 legge 42/99 e art. 12 legge 362/99) -
la pubblicità sanitaria delle strutture sanitarie private può essere effettuata,
oltre che tramite targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, anche tramite insegne nonché tramite inserzioni sugli elenchi telefonici (art. 4 legge 175/92), sugli elenchi generali di categoria (art. 3 legge 42/99), nonché attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (combinato disposto art. 4 legge 175/92 e art. 12 legge 362/99).
In attuazione della sopracitata normativa è stata emanata circolare e il relativo decreto di attuazione disciplinante gli aspetti di seguito indicati (circolare Ministero Salute n. 03/DIRP/VII/9.1/1823 del 19.02.2003 e D.M. 19 .02.2003 di “individuazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somm.e versate a titolo di sanzioni di cui al D.Lvo.n.507/1999)
L’organi addetto al controllo sull’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, è in particolare il Comando Carabinieri per la Sanità – N.A.S. che, una volta accertata la violazione, procede alla immediata contestazione della stessa, anche nei confronti di eventuali coobbligati, ovvero alla notifica degli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni e per i residenti all’estero entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.(art.13 e 14 legge n.689/81)
Il verbale di contestazione deve indicare:
Tali somme dovranno essere versate presso gli uffici postali, sul conto corrente n. 37230075 intestato a “Tesoreria Provinciale di Viterbo – Vers. Sanz. Depenaliz. Reati Materia Sanit.”, con la data, il numero del verbale e l’indicazione del Capo XX , capitolo 3629 del bilancio dello Stato. In caso di inadempimento avverrà la trasmissione del ruolo all’Intendenza di Finanza.
Trascorso inutilmente il periodo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, entro il quale il trasgressore può esercitare la facoltà di definire il contesto in maniera agevolata, ai sensi dell’art 16 della legge n.689 del 1981, l’organo che ha provveduto a contestare la violazione deve inviare il rapporto previsto dall’art.17 della stessa legge alla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Ciò anche nel caso in cui l’interessato abbia presentato gli scritti difensivi di cui all’art. 18 della medesima legge, dal momento che, fino allo scadere del termine, si può sempre addivenire alla definizione del pagamento in misura ridotta.
Le fasi successive del procedimento, relative all’applicazione o meno della sanzione, sono di esclusiva competenza della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Quest’ultima, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente prodotti, se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese, all’autore della violazione ed agli eventuali coobbligati in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola sia all’interessato, sia all’organo che ha redatto il rapporto, (art.18, legge n.689 del 1981).
Nel caso di ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico previsto dall’art.8 della legge 24 novembre 1981, n.689, consistente nella irrogazione della sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione e di spese, dovrà essere effettuato, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con le medesime modalità riportate nel punto a) e c). Il provvedimento di irrogazione della sanzione dovrà comunque contenere l’indicazione della possibilità di esperire opposizione avverso lo stesso, entro 30 giorni dall’avvenuta notificazione, presentando ricorso alla competente autorità giudiziaria, individuata nel giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell’art.22-bis della citata legge n.689 del 1981.
La materia della pubblicità sanitaria (regolamentata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni nonché dall’art. 201 TU LLSS, e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507) è stata mutata dal Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223. “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”(c.d. decreto Bersani) convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Difatti l’art. 2, comma 1 lettera b) e comma 3 della citata legge stabilisce che “ omissis – dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali – omissis- lettera b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine – omissis – comma 3) “omissis – le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina – omissis – sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali entro il 1° gennaio 2007 omissis – “.
La nuova disciplina sulla pubblicità, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, è adesso demandata agli Ordini, che dovranno vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza.






