La Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 11 novembre 2004, ha stabilito che la prosecuzione dell'attività formativa si intende autorizzata fino all'avvio del nuovo sistema di accreditamento dei provider. Gli organizzatori FAD hanno potuto richiedere alla Segreteria della Commissione l’autorizzazione a proseguire, alle stesse condizioni poste nella fase di sperimentazione (accesso gratuito ai corsi; numero dei crediti...), l’attività formativa fino all’avvio del nuovo sistema di accreditamento dei provider.
Non perdete quest’occasione e informate i vostri colleghi!
Ricordiamo che per il programma ECM (quinquennio 2002 – 2006) sono stati fissati in 150 i crediti complessivi, numero uguale per tutte le categorie, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50).
Ogni anno l’attività formativa deve essere di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno (tetto minimo) e al massimo pari al doppio del credito formativo previsto per l'anno: pertanto, per il 2004 devono essere acquisiti 30 crediti (minimo 15 e massimo 60). Chi nell’anno in corso ha conseguito 15 crediti (il minimo previsto), potrà recuperare gli ulteriori 15 nel corso dell'anno 2005; mentre chi ne ottiene fino a 60 (il massimo previsto), potrà utilizzare i crediti in esubero per l'anno 2005 (dati forniti dal Ministero della Salute).
Buongiorno a tutti i colleghi, vi riporto cosa dice la sentenza del TAR del Lazio circa l'obbligatorieta' dell'ECM:
Il professionista che non ha rapporti con il SSN, ma esercita attività libero professionale non e' obbligato a seguire i programmi ECM.
Il ricorso al TAR e' stato fatto dall'ANDI (assoc.naz.dentisti italiani) che attraverso un comunicato del suo presidente Roberto Callioni commenta cosi' la sentenza: dopo cinque anni di dibattiti l'interpretazione dell'ANDI risulta corretta, la formazione continua e' un obbligo deontologico per il libero professionista e non deriva certamente da una legge di riforma del SSN.
L’Ecm non è obbligatoria per i liberi professionisti
"L'Ecm s'appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del Ssn, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d'accreditamento, tant'è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal Ssn, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all'aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all'apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l'Ecm rappresenta un onere, non già un obbligo".
Lo ha stabilito il Tar del Lazio nell’ambito della sentenza con la quale ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Fimmg del decreto ministeriale relativo all'Ecm sulle Società Scientifiche.
In merito interviene l’Andi, l'Associazione nazionale dentisti italiani, che questa impostazione aveva difeso. "La formazione continua è un obbligo deontologico per il libero professionista - ha detto il presidente Andi, Roberto Callioni - non deriva certamente da una legge di riforma del Ssn. Il Tar del Lazio ci ha dato ragione".
2 Dic 2004
Il TAR del Lazio non ha mai posto dubbi sull’esclusione dei liberi professionisti, ma una circolare successiva del Ministero della Salute li sollevava, creando così una condizione di incertezza sull’assoggettabilità dei privati al sistema ECM. La circolare in questione (datata 5 marzo 2002), alla voce “soggetti coinvolti” annotava: a partire dal 1° gennaio 2002, il programma dell’ECM è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o libero professionisti) e cioè a circa 800.000 professionisti. Lo stesso sito ufficiale dell’ECM alla domanda “A chi è diretto il programma nazionale ECM “, risponde a tutt’oggi come segue: il programma nazionale di ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica. Ma il TAR del Lazio si è pronunciato diversamente.
Siamo in attesa di nuove informazioni.
Ciao
Samuele Passigli
"Non dovevamo farvi giocare con i mostri". "Perchè?", chiese lo showman. "Perchè lo siete diventati"
Il testo del quale ho riportato dei passi e' proprio quello da te citato, era solo una nota di rilievo al di la del fatto che l'aggiornamento e' la condizio sine qua non per essere dei fisioterapisti professionalmente preparati
ciao enry
Allora... sembra che niente sia cambiato
Questa è l'ultima news pubblicata nel sito dell'A.I.FI. (http://www.aifi.net):
Citazione:
ECM OBBLIGATORIA PER TUTTI
L’Ecm è un obbligo per tutti o non lo è? A giudicare dalla sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre 2004, con la quale il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalla Fimmg avverso il decreto del ministro della Salute 31 maggio 2004, i liberi professionisti non sarebbero tenuti a seguire il programma Ecm. Così almeno sembrava. Una pronuncia, quella dei giudici amministrativi, che ha spinto il ministero della Salute a elaborare una lunga e dettagliata precisazione, nella quale si conclude che l’Ecm deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.
Premesse infondate
Secondo quanto precisato dal Ministero, le riflessioni sulla non obbligatorietà dell’Ecm per i liberi professionisti, svolte dal Tar nelle premesse della sentenza, non sono condivisibili né fondate. Da una parte, non è sostenibile l’interpretazione dell’obbligatorietà o meno dell’Ecm basata sulla diversa attribuzione dei costi dell’Ecm fra dipendenti/convenzionati e liberi professionisti. Dall’altra, l’obbligatorietà o meno dell’Ecm non si può basare sul “controllo della prestazione sanitaria” che, per il personale dipendente e convenzionato, sarebbe di competenza delle istituzioni mentre, nel caso dei liberi professionisti, sarebbe rimesso al mercato (ossia al cittadino) e all’ordine o collegio professionale. Infatti il “controllo” della prestazione è comunque compito delle istituzioni e dell’ordine o collegio professionale (organo ausiliario delle istituzioni) ed è diretto a tutelare un prevalente interesse pubblico generale prescindendo dal rapporto che l’operatore sanitario ha con il Ssn e dall’eventuale assunzione anche parziale dei relativi oneri da parte delle strutture pubbliche.
Obbligo anche per i liberi professionisti
È quindi da escludere che le considerazioni, incidentalmente svolte dal Tar nelle premesse della sentenza al solo fine di inquadrare la problematica di riferimento del decreto impugnato, possano legittimare l’interpretazione della non obbligatorietà dell’Ecm per i liberi professionisti. Ciò premesso, sostiene il Ministero, si ritiene opportuno ribadire che il programma Ecm è obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli operatori sanitari.
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