...l'ultima volta che ho sentito un collega fare delle affermazioni simili, elle, ho capito tutto quando mi ha detto che era dipendente pubblico...
..scherzi a parte....domanda diretta x elle:
come consideri il discorso che ho documentato sulle prestazioni esenti iva?..se, prima dell'entrata in vigore del decreto di esenzione, le nostre prestazioni, erano assoggettabili ad iva se non c'era la prescrizione e, dopo le modifiche normative, il legislatore ha "deciso" che sono sempre esenti iva...? ......in sostanza prima avevamo la possibilità di lavorare senza ricetta ed adesso no? ?
p.s. nulla da eccepire sul tuo ragionamento sulla "opportunità" della diagnosi medica in certe situazioni di comorbilità.
In relazione al ns. profilo professionale devo dire che il ragionamento di Elle non fa una grinza, la diagnosi spetta al medico e sulla base della stessa il fisioterapista imposta il trattamento riabilitativo + opportuno,
è chiaro cmq che anche il fisioterapista deve avere nozioni di clinica in senso lato e di semeiotica tali da consentire allo stesso una capacità critica spesso molto importante ai fini del risultato terapeutico.
Un saluto
Enry
AR418
Messaggi: 126
Professione: Fisioterapista
Stato: Offline
Inviato:
8/05/06
Cara elle,
ciò che tu dici relativamente a chi spetta la diagnosi medica è palese ed incontestabile, l'ultima cosa che mi sognerei di fare è una disgnosi medica.
Tuttavia ti faccio presente che la tipologia dei pazienti che si presentano presso gli studi privati, molto spesso, è fatta di persone che non ha una diagnosi medica...... ne ha 4 o 5.
Sono persone che sono state "sbattute" da un ambulatorio all' altro e che spesso sono state classificate come "malati psicosomatici".
In qusti casi, caratterizzati da molteplici diagnosi tu come ti comporteresti?
Imposteresti un trattamento scegliendo la diagnosi che maggiormente ti aggrada (quindi facendone tu stessa un' altra)?
Oppure contesteresti la diagnosi (senza peraltro averne gli strumenti)?
Oppure ancora rimetteresti in giostra il pz spedendolo da un'altro medico (cosa che di solito viene accettata di mala voglia)?
Nel mio piccolo, oltre a "non voler commettere un illecito" devo rispondere a 2 imperativi categorici: capire cosa posso fare per quel pz e mantenere la mia famiglia.
Ogni volta che mi si presenta un pz che non ha diagnosi o che ne ha più di una (quindi nessuna) io inizio il mio trattamento con una "valutazione fisioterapica, posturologica ed osteopatica" che non si sostituisce alla dignosi medica ma che certamente mi può già aiutare a capire se è il caso di inviare quella persona ad uno specialista o intraprendere un trattamento.
Che piaccia o no prima di trattare bisogna valutare e se in talune situazioni il momento valutativo fisioterapico (ma anche infermieristico, logopedico, podologico, ecc... arriva prima (sul piano temporale) della diagnosi medica non ci vedo nulla di male.
Conosco medici che prima di visitare la persona che ho loro indirizzato mi chiedono il resoconto di quanto da me osservato, e questo a tutto vantaggio del pz.
In ultimo credo che non si debba dimenticare che la giurisprudenza ha già attribuito la RESPONSABILITA' del trattamento al fisioterapista a prescindere da chi ha deciso il trattamento e da chi ha fatto la diagnosi.
Ne consegue che se la diagnosi è sbagliata (ma fortunatamente questo non accade mai) ed il Fisioterapista imposta un trattamento corretto in riferimento ad una diagnosi sbagliata è responsabile del danno cagionato.
non solo le sentenze passate in giudicato hanno sancito che spetta al fisoterapista il dovere di raccogliere tutte le informazioni utili ad evitare danni nel corso del trattamento.
Un abbraccio.
elle
Messaggi: 166
Professione: Fisioterapista
Stato: Offline
Inviato:
9/05/06
Cari colleghi,non era certo mia intenzione sollevare un vespaio,ma evidentemente la questione sollevata ha radici molto profonde nella storia della nostra professione. Credo poi che i punti i vista,dalle vostre risposte,siano molto influenzati dalla tipologia di pazienti seguiti e da una necessità autoreferenziale...
Stupore coglierà laconix apprendendo che sono libera professionista,da sempre.....
Credo quindi che ci troviamo di fronte alle medesime situazioni,anche se forse io,per specializzazione,vedo meno ortopedia classica e più postoperatori e lesioni miste....
Ma forse anche perchè,per scelta e situazioni contingenti,io lavoro in stretta collaborazione con una serie di medici che hanno fatto della multidisciplinarietà un imperativo professionale,fortunata certo, ma realtà serie e professionali di collaborazione lavorativa si possono creare (certo trovare medici illuminati e guadagnarsi la loro fiducia è faticoso e totalizzante ma poi si guadagna sulla qualità della prestazione erogata).
Peraltro la nostra responsabilità giuridica (relativa all'impostazione ed esecuzione del nostro intervento) non estende legalmente il nostro ambito di intervento e le nostre competenze (la patente di guida per autoveicoli è legata al rispetto del codice della strada ma non ci autorizza a guidare un camion). Poter contestare una diagnosi e non eseguire il trattamento prescritto non ci autorizza a formularne una nuova su cui lavorare,so che è difficile da accettare ma la questione non è opinabile amici.
Io credo che molti fisioterapisti siano in grado di eseguire un esame obiettivo e formulare una diagnosi ma ahimè non tutti,e l'"opportunità" della diagnosi medica non è relativa solo ai casi di commorbilità ma è d'obbligo per legge in tutti i casi,a tutela nostra e del paziente.
Non è giusto avere il solito atteggiamento,fatta la legge trovato l'inganno,per legittimare e semplificare la nostra vita lavorativa,la serietà e stima professionale è anche ravvisabile in un rigore morale e deontologico che rispetta ambiti e competenze (anche trovandole a volte ingiuste).
Io non ho ravvisato gran rigore e serietà in alcune vostre informazioni,e le facili giustificazioni date vanno a discapito della nostra credibilità come categoria,non si sceglie la strada più facile perchè ci fa comodo e poi la si giustifica addossando la colpa a medici incompetenti,sistema che non funziona o bisogno di tirare a campare.
Il sistema lo si cambia iniziando per primi a scegliere la strada più difficile ma più qualificante,io magari guadagnerò meno di voi,ma cerco di fornire un servizio rigoroso,completo e nel rispetto delle mie competenze.
Poi legalmente le cose stanno cosi,la mia opinione è questa ma ogniuno è libero di scegliere che tipo di professionista essere,non sono io la tenutaria della verità.
Se volete discuterne io sono qui.
Saluti.
vabbeh.discutiamone.... magari senza dispensare pagelline a destra e a sinistra (che è questo l'atteggiamento che solleva un vespaio )
un paio di post più in su ritroverai il mio quesito agganciato al problema esenzione iva... dimmi cosa ne pensi nello specifico
elle
Messaggi: 166
Professione: Fisioterapista
Stato: Offline
Inviato:
9/05/06
Accidenti che terribile viziaccio il mio! Involontariamente finisco sempre per essere fraintesa,devo proprio imparare a gestire la proprietà di linguaggio in modo da renderla non fraintendibile.
Chiedo venia,seppur rileggendo non mi sembra di aver dato voti di sorta
Cmq,tu continui a non esprimere il tuo pensiero sulle mie riflessioni...sull'iva mi sembrava di aver detto,che non dobbiamo fatta la legge trovare l'inganno...
Io mi attengo a quanto espresso nel profilo professionale e nel codice deontologico,non alle scappatoie suggeritemi dal commercialista (sai,sono giovane e inesperta,quando ho iniziato io tutte le prestazioni sanitarie erano già esenti iva,quindi non mi sono mai posta la questione).
E' colpa della mia innata pragmaticità se non riesco a cogliere il nocciolo? Posso fare diagnosi medica?no. Posso trattare un paziente senza diagnosi medica? A questo punto non lo so più,sono confusa,per favore mi spiegate?
Cara Elle,
meno male che non sei la tenutaria della verità.
Leggendo pochi topic sei riuscita a capire quanto brutti e cattivi siano i tuoi colleghi.
Gente famelica, bisognosa di "autoreferenza" e venalmente attaccata ai soldi tanto da "guadagnare più di te".
Gente poco credibile che fa delle sconfitte altrui un proprio successo......
E pensare che credevo stessimo parlando tranquillamente di legislazione sanitaria.
Io non ti conosco personalmente, non so chi sei e non mi permetterie mai di esprimere "sentenze" sul tuo operare tecnico e deontologico.
Si può discutere di tutto e criticare costruttivamente qualsiasi posizione, ma non accetto lezioni di morale da nessuno...... tanto meno da te.
Se questo ti può rassicurare circa la deontologia dei tuoi colleghi, allego a questa mia risposta uno stralcio di articolo di Luca Benci (giurista - direttore responsabile de la "Rivista delle professioni sanitarie")pubblicato su Riabilitazione Oggi 11-2002 (che già avrai letto) che rappresenta uno dei mie riferimenti normativi ..................................
Citazione:
L'autonomia e le attribuzioni del Fisioterapista
Il percorso professionalizzante intrapreso da tutto il personale della riabilitazione, così come delineato dalla più recente classificazione operata dal D.M. 29 marzo 2001, è chiaro.
II Fisioterapista rientra oggi nel novero delle professioni sanitarie laureate, agisce in base ai criteri guida indicati dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" e, segnatamente, agisce in base al contenuto del profilo professionale, in base alla formazione di base e post base ricevuta e alle disposizioni del codice deontologico, trovando il duplice limite delle competenze previste per la professione medica (atto medico) e delle altre professioni laureate.
II termine "competenza" evoca una duplice accezione: la prima legata al concetto di pertinenza, la seconda legata al concetto di conoscenza.
Come è largamente noto, qualora si sposasse la prima interpretazione, il nostro ordinamento giuridico non definisce neanche astrattamente l'atto medico, o quanto meno lo fa in modo del tutto residuale, individuando alcuni ambiti del tutto specifici dell'attività medica (vedi ad es. la radiologia, l'anestesia, alcune pratiche trasfusionali e alcune attività legate alla medicina del lavoro). Nulla però viene detto in merito al punto fondamentale della individuazione del cuore dell'atto medico.
È stato notato dalla dottrina medico-legale - ma non dalla legge - che, probabilmente, tale "cuore" deve individuarsi nella diagnosi clinica e nella impostazione degli atti terapeutici farmacologici.
A ben vedere questi criteri sono però troppo generici per la delimitazione dell'atto medico. Si può infatti obiettare che un professionista come il farmacista, può procedere a una diagnosi sintomatica, di fronte a un paziente che gli prospetta un problema di salute e, successivamente, prescrivere uno dei tanti farmaci che lo Stato ritiene vendibili senza bisogno dell'intermediazione medica, senza bisogno di ricette e prescrizioni.
Successivamente si è tentato di circoscrivere l'ambito alla sola diagnosi differenziale, alla sola prescrizione di farmaci che l'ordinamento attuale ritiene appunto bisognosi di prescrizione medica.
Scorrendo però i massimari di giurisprudenza, il numero di sentenze che puniscono l'esercizio abusivo di professione medica, ex art. 348 Codice penale, sono pochissime e ancora meno sono le sentenze di condanna ai non abilitati per essersi inseriti nel processo diagnostico.
Le norme derogatorie sono tante: si pensi al caso delle ostetriche, che praticamente da sempre possono prescrivere alcuni tipi di farmaci; si pensi agli infermieri che operano in contesti come il triage di pronto soccorso o come il servizio di emergenza 118.
Queste difficoltà interpretative di un concetto di competenza "legale", portano a pensare che forse, a quattro anni di distanza dall'approvazione della legge 42/1999, l'accezione più corretta è quella relativa al concetto di competenza come conoscenza. Solo laddove un problema di salute di un paziente può essere risolto dalle capacità, conoscenze e abilità di un medico, questo è da considerarsi intrinsecamente "atto medico", altrimenti esso diventa un "atto sanitario", che può essere compiuto da qualsiasi professionista sanitario che abbia, nella propria formazione e nel proprio profilo professionale, quell'ambito di attività.
Oltretutto la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha riconosciuto ai professionisti dell'area della riabilitazione un proprio specifico momento "diagnostico" attribuendo loro la competenza di effettuare "...procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai rispettivi profili professionali". Per i professionisti di quest'area rimane l'indicazione contenuta nei profili professioanli di agire "in riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico" quando operino in collaborazione con il medico.
Secondo le previsioni della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono l'unica classe di professioni che deve agire con "titolarità e autonomia professionale". II quadro di riferimento dell'agire professionale del Fisioterapista è un quadro di autonomia forte.
Lo stesso Profilo Professionale non collega, in modo cogente (che obbliga, che costringe) l'attività del Fisioterapista all'attuazione della prescrizione medica.
Ricordiamo quanto indicato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 741, art. 1, II comma.
Ricordiamo che il D.M. 14 settembre 1994, n. 741, art. 1, I comma stabilisce il doppio campo, autonomo e di collaborazione di questo professionista, là dove afferma che il fisioterapista "svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie gli interventi di prevenzione...".
Per quanto riguarda l'attività collaborante con il medico, l'art. 1, II comma del suddetto decreto precisa che deve essere svolta "in riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico". Siamo ben lontani da un agire professionale che si basa sulla prescrizione del medico come atto cogente. Altre categorie professionali sono fortemente vincolate dalla prescrizione medica.
Da un punto di vista di interpretazione letterale e logica, agire in riferimento stabilisce una situazione dialogica e di collaborazione tra professionisti con competenze e ambiti diversi, ma non stabilisce gerarchie professionali. Questa interpretazione viene confermata da quanto segue nello stesso Profilo. Si specifica infatti che il Fisioterapista "elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile" e "pratica autonomamente, attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali".
II Fisioterapista, dunque, come professionista sanitario "principe" delle attività di riabilitazione, che si rapporta con un medico clinico prescrittore che formula la diagnosi e l'attività prescrittiva.
Credo che dialogare sia profondamente diverso da giudicare.
Forse è necessario mettere un po di ordine nella discussione, o meglio, precisare alcuni concetti espressi.
Nell'ultimo periodo la nostra professione è stata costretta a mettere in discussione molti aspetti, alcuni dei quali considerati fino ad ora conquiste consolidate. Ultimo tra questi, l'obbligo o meno della prescrizione medica.
Di fronte a questi problemi, la reazione dei colleghi può essere duplice: una reazione superificiale, continuando a svolgere il proprio lavoro ignorando gli eventi; la necessità di approfondire la questione, analizzando la legislazione sanitaria, per comprendere appieno la situazione. Cercando di non essere superficiali, è necessario analizzare tutti gli aspetti della professione, pratici e deontologici. Analisi che, ad una prima lettura, può sembrare un attacco alla professione o al professionista. Analisi che elle ha cercato di effettuare in relazione alla sua personale e soggettiva esperienza lavorativa, da intendersi come tale e non come una critica verso l'operato dei colleghi. La lettera che AR418 ha riportato (elemento molto importante per chiarire alcuni aspetti fondamentali) testimonia l'impegno che un altro collega dimostra nel tentativo di "decifrare" gli aspetti controversi della legislatura sanitaria.
La mancanza, però, di certezze e l'impegno nel cercare risposte all'interno della confusione vigente portano però anche a scontrarsi, o meglio, ad un confronto talvolta duro, in quanto parte da realtà lavorative ed interpretative differenti.
Credo, anzi ne sono estremamente convinto, che nessuno si permetta di formulare "sentenze", ma che l'accesa discussione derivi dalla comune volontà di arrivare a delle risposte certe e, in parte, dalla facilità di fraintendere i messaggi di un forum.
Un saluto
Samuele Passigli
"Non dovevamo farvi giocare con i mostri". "Perchè?", chiese lo showman. "Perchè lo siete diventati"
elle
Messaggi: 166
Professione: Fisioterapista
Stato: Offline
Inviato:
10/05/06
Ritengo sia del tutto fuori luogo il tuo sdegno,come pure l'interpretazione che hai dato dei concetti da me espressi. Non ho fatto lezioni di morale nè giudicato brutti o famelici i colleghi,se poi per discutere dobbiamo fare cameratismo ed essere tutti daccordo allora sono io ad essere fuori luogo.
Peraltro non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello e ho di meglio da fare che mettermi a giudicare la deontologia tramite un pc,evidentemente abbiamo modalità espressive differenti e fraintendibili,ma rileggendo ciò che hai scritto magari (e non solo le mie parole) potresti porti il dubbio che non sei stato così adeguato nell'espressione di alcuni tuoi legittimi pensieri?
Poi,amici, mi rendo conto che l'argomento sia spinoso e "imbarazzante" ma ritenersi attaccati o giudicati solo perchè "non ho ravvisato gran rigore e serietà in alcune vostre informazioni" ( e non nel vostro operato o nella deontologia ma nelle INFORMAZIONI dda voi date!) e ho trovato "facili" le giustificazioni addotte..... Quanto al guadagnare di meno,è una realta che rimandare indietro pz. senza diagnosi medica sia più difficile ed economicamente svantaggioso ma significa lavorare nel rispetto delle mie competenze. Non è un'offesa,è il mio punto di vista, a me non compete la diagnosi e quindi agisco di conseguenza,se tu ritieni che ti competa fai bene a trattare il paziente ma io ho diritto di non farlo,senza che questo debba rappresentare per te un diniego, ma ancora non mi avete spiegato se le cose stanno così.
Se ti sei sentito giudicato magari cerca di capire il perchè della tua reazione,non addossare la responsabilità alle mie parole. Quello che hai desunto non appartiene al mio pensare ma al tuo, sono le tue conclusioni,io non le ho tirate giù.
Comunque mi scuso,profondamente,se è questo che hai colto dal mio pensare,non è nella mia indole fare la morale alla gente (magari sono un pò puntigliosa e ostica da comprendere ma non mi permetterei mai di prendermi una tale libertà).
Spero che questo stralcio di articolo pubblicato su riabinfo possa essere di aiuto alla discussione........
Citazione:
.....A questo riguardo, ritengo utile citare il pensiero del Dott. Luca Benci, giurista tra i più attenti e competenti, che all’indomani dell’approvazione della Legge 42/99 in un articolo apparso sulla Rivista di Diritto delle professioni sanitarie, dal titolo “Professioni sanitarie.. non più ausiliarie” (1999, 2(1): 3-9) così scrisse: “Il percorso professionalizzante comune alle professioni non mediche che ha visto tutti i passaggi essenziali -formazione universitaria, pubblicazione del profilo professionale, abolizione degli eventuali mansionari-, la soppressione del carattere di ausiliarietà portano le professioni sanitarie ad esercitare a due livelli: un livello autonomo e uno collaborante”.
Venendo alle professioni della riabilitazione, dopo aver parlato della professione infermieristica e di quella ostetrica, Luca Benci afferma: “Il profilo professionale del fisioterapista, recepito con il D.M. 14 settembre 1994 n.741 forse con ancora più nettezza rispetto ai precedenti, stabilisce il doppio campo, autonomo e di collaborazione, di questo professionista. Si legge infatti testualmente che il fisioterapista “ svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie gli interventi di prevenzione…”, continua affermando,” l’attività collaborante invece deve essere svolta “in riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico, nell’ambito delle proprie competenze”.
Emblematica del corretto recepimento della normativa, fu l’abrogazione del Decreto IVA del 21 gennaio 1994, antecedente al profilo professionale, che prevedeva l’esenzione IVA ”solo su prescrizione medica”.
L’Ufficio legale del Ministero delle Finanze, prima dell’abrogazione di tale decreto, leggendo correttamente il nostro profilo professionale, non aveva difficoltà a distinguere, due possibili ambiti di intervento del FT, a seconda che esso operasse “autonomamente” oppure “in collaborazione” con altre figure sanitarie. “..L’attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:
assoluta, se gli atti computi dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia…
relativa, quando il contenuto oggettivo degli atti risulta fra quelli implicanti relazione con il medico ..”
Tuttavia, trattando dell’inquadramento fiscale e giuridico della professione, dovendo giustificare il D.M. 21 gennaio 1994, che esentava le prestazioni del FT “ solo su prescrizione medica” il Ministero affermava:
“…Le due qualificazioni dell’attività (assoluta e relativa) professionale sono, ai fini dell’imponibilità I.V.A., trattate in modo sostanzialmente diverso: la prima è assoggettata all’aliquota I.V.A. ordinaria, mentre la seconda è regolata dalle norme che attengono alla professione medica da cui mutuano l’esenzione ai fini I.V.A.”.
Una situazione duramente contestata dall’A.I.FI. che portò all’emanazione del decreto I.V.A. 17 maggio 2002 che abrogò il D.M. 21 gennaio 1994, risolvendo definitivamente la questione, poichè riconosce l’esenzione IVA anche se la prestazione viene effettuata senza prescrizione medica, in quanto la nostra è, in ogni caso, una prestazione sanitaria.
Il contrappeso di tutto ciò, è che il FT si assume la completa responsabilità civile e penale derivante dall’esercizio delle competenze attribuite dal profilo professionale. Responsabilità che permane, come aveva stabilito la Cassazione già nel 1998, anche in caso di attività collaborante svolta a seguito di prescrizione medica.
Ricordiamo che la L.251/00 ha ulteriormente confermato e ampliato il concetto della piena “titolarità e autonomia professionale” del fisioterapista, nell’ambito delle competenze delineate dal profilo professionale. Significativo il parere della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che nell’esprimere “Parere Favorevole” ricordò che il riconoscimento dell’autonomia professionale in ambito sanitario comporta la piena assunzione delle responsabilità sia penali sia civili da parte delle professioni interessate, “poiché in base ai principi generali dell’ordinamento questa è ascritta personalmente e direttamente a colui che esercita autonomamente l’attività professionale”. La legge inoltre apporta una importante integrazione, unicamente per quest’area professionale: l’attribuzione al professionista di quelle che vengono chiamate “…procedure di valutazione funzionale…”, ovvero un’analisi delle condizioni di salute del paziente sotto il profilo della funzionalità dei suoi organi interessati, direttamente o indirettamente, dalla pratica riabilitativa, “al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali”, il che avvalora l’autonomia e l’indipendenza di intervento del fisioterapista.
Da tempo possiamo dire che il dettato legislativo (DM 741/94; L.42/99;L.251/00; laurea e laurea specialistica) ha riconosciuto e legittimato il rapporto diretto col paziente che da decenni caratterizza il lavoro del fisioterapista libero professionista. L’accesso diretto oltre a rappresentare una importante prerogativa per la nostra categoria, rappresenta anche un diritto, per qualsiasi cittadino, di ottenere una visita, una proposta terapeutica e un eventuale trattamento da un fisioterapista abilitato. La legislazione italiana, ci colloca quindi allo stesso livello giuridico dei colleghi che lavorano nei paesi più evoluti in campo riabilitativo. Sono questi i princìpi che l’AIFI ha già indicato nel proprio Codice deontologico(1998), al quale devono attenersi tutti i fisioterapisti iscritti. Essi corrispondono inoltre ai princìpi già riconosciuti dalla W.C.P.T (World Confederation for Physical Therapy) come obiettivi comuni per tutte le Nazioni evolute, in cui la fisioterapia abbia raggiunto il giusto e doveroso livello formativo e normativo.
Visto le vostre richieste, di chiarimento in periodo di dichiarazioni dei redditi, ricordiamo che la deducibilità delle prestazioni rese dal fisioterapista è stata sancita dal collegato alla finanziaria del 2000, sotto la voce “spese di assistenza specifica”. Di conseguenza oggi, le parcelle del fisioterapista, sono deducibili anche senza prescrizione medica, in virtù della loro natura di prestazione sanitaria e non in quanto appendice di una cura prescritta dal medico, come avveniva in precedenza. Interessante notare che è stato riconosciuto il valore intrinseco del ruolo delle professioni sanitarie, equiparandole anche dal punto di vista fiscale alla professione medica.
Oggi, grazie a leggi coerenti ed equilibrate, competenze, ruolo, formazione, responsabilità ed autonomia del fisioterapista sono chiari.
Altrettanto chiari sono i rapporti con le altre professioni sanitarie e i doveri verso i cittadini.
Mauro Gugliucciello
Fisioterapista, Consigliere Nazionale A.I.FI.
Responsabile Revisione del Codice Deontologico dei Fisioterapisti
mancini
Messaggi: 332
Professione: Fisioterapista
Località: Roma
Stato: Offline
Inviato:
11/05/06
Grazie davvero AR418, per i contributi che ci hai mandato, mi sono stati utili e mi hanno ulteriormente chiarito alcuni dubbi.
Ma se sembra chiaro da un punto di vista giuridico e fiscale, il fatto che la nostra autonomia ci permette di trattare il paziente anche senza la prescrizione medica (comunque non lo è stato nel caso della collega di Genova), non lo è nel nostro Codice Deontologico approvato dal Congresso Nazionale A.I.T.R. del 25/10/1998 (e non quindi per un anonimo qualunque caro laconix), dove al punto III si legge:"Il ft elabora il programma terapeutico-riabilitativo in base alla diagnosi e alla prescrizione medica. Qualora risultino valutazioni discordanti, cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il ft è tenuto ad informare il medico curante, collaborando a fornire elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico."
Mi è sempre stata chiara la diagnosi (con tutti gli elementi che portano ad essa) come competenza medica, ma analizzando (e non mi sembrava una mia libera interpretazione) appunto ciò che è stato riportato nel nostro Profilo Professionale mi era chiara l'autonomia di trattamento. A meno chè non si intendesse con questo un generico "Il paziente...necessita di fisioterapia". Ma nel nostro lavoro, ci troviamo sicuramente spesso prescrizioni di questo tipo in patologie acute, meno in quelle cronicizzate (dove il paziente da solo decide che è il momento ad esempio di "mettere mano" al suo mal di schiena, visto che suo cugino/marito/amico l'ha fatto e sta meglio) che vengono spesso affrontate con una cura di antinfiammatori o analgesici da parte del medico curante, che magari non ritiene importante prescrivere un approccio fisioterapico per quel problema. Perchè, lo sappiamo, il nostro è un lavoro che affronta diverse patologie e sicuramente risulta impossibile "legiferare" per ognuna di esse. Ed è anche un lavoro (ne abbiamo più volte parlato proprio in questo topic) che risente della realtà sociale e culturale in cui operiamo. Quindi?
...non bastano le leggi vessatorie nei confronti della categoria.....
...ad un presunta violazione contestata da questo o quello...leggi dichiarazioni dei dirigenti della categoria e ti chiedi a quale associazione professionale appartengano....
...leggi il codice deontologico e scopri che nel 98 l'aitr era più severa del Ministero, il quale, porello, demandava il ruolo della diagnosi e prescrizione medica a puro "riferimento" ..ed era il 94... non se ne erano accorti all'aitr nel 98???
...hai voglia criticare questo o quel collega che si crea un bavaglio professionale... come biasimarlo
grazie mancini, non sapevo di dover difendermi anche dall'aitr..il codice deontologico me l'ero perso.....
fruller
Messaggi: 203
Professione: Fisioterapista
Località: Roma
Stato: Offline
Inviato:
13/05/06
scusate magari rischio di passare per stupido ma ora mi avete messo un sacco di dubbi e quando leggo testi legislativi mi si incrociano gli occhi....
insomma si può o non si può.... lavorare con dei pz senza prescrizione medica?
Ricordiamo che la L.251/00 ha ulteriormente confermato e ampliato il concetto della piena “titolarità e autonomia professionale” del fisioterapista, nell’ambito delle competenze delineate dal profilo professionale. Significativo il parere della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che nell’esprimere “Parere Favorevole” ricordò che il riconoscimento dell’autonomia professionale in ambito sanitario comporta la piena assunzione delle responsabilità sia penali sia civili da parte delle professioni interessate, “poiché in base ai principi generali dell’ordinamento questa è ascritta personalmente e direttamente a colui che esercita autonomamente l’attività professionale”. La legge inoltre apporta una importante integrazione, unicamente per quest’area professionale: l’attribuzione al professionista di quelle che vengono chiamate “…procedure di valutazione funzionale…”, ovvero un’analisi delle condizioni di salute del paziente sotto il profilo della funzionalità dei suoi organi interessati, direttamente o indirettamente, dalla pratica riabilitativa, “al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali”, il che avvalora l’autonomia e l’indipendenza di intervento del fisioterapista.
Da tempo possiamo dire che il dettato legislativo (DM 741/94; L.42/99;L.251/00; laurea e laurea specialistica) ha riconosciuto e legittimato il rapporto diretto col paziente che da decenni caratterizza il lavoro del fisioterapista libero professionista. L’accesso diretto oltre a rappresentare una importante prerogativa per la nostra categoria, rappresenta anche un diritto, per qualsiasi cittadino, di ottenere una visita, una proposta terapeutica e un eventuale trattamento da un fisioterapista abilitato. La legislazione italiana, ci colloca quindi allo stesso livello giuridico dei colleghi che lavorano nei paesi più evoluti in campo riabilitativo. Sono questi i princìpi che l’AIFI ha già indicato nel proprio Codice deontologico(1998), al quale devono attenersi tutti i fisioterapisti iscritti. Essi corrispondono inoltre ai princìpi già riconosciuti dalla W.C.P.T (World Confederation for Physical Therapy)
Il concetto della L.251/00 mi sembra del tutto chiaro
Enry
mancini
Messaggi: 332
Professione: Fisioterapista
Località: Roma
Stato: Offline
Inviato:
15/06/06
Il caos generato da sempre nella nostra professione è alla base di tutte le interpretazioni, che non sono necessariamente un modo per svicolare dalle nostre responsabilità. Anche muovendoci in buona fede e cercando il totale rispetto delle regole e del buon senso etico professionale, ci ritroviamo spesso davanti qualche postilla o leggiucola che ci rende all'improvviso fuori-legge. Quello detto in questa discussione è tutto corretto e giusto e rappresenta anche il punto di unione tra la legge e la realtà lavorativa.
Inoppugnabile il concetto che la diagnosi è competenza del medico, ma è anche vero che ci compete la prevenzione e la valutazione. Ricorrere a questi due termini, ben descritti nel nostro inquadramento, non vuol dire secondo me, svicolare dalla legge, ma rispondere ad una realtà quotidiana che spesso porta il paziente prima da noi e poi dal medico. E' poi chiaro e professionalmente corretto indirizzare il paziente dal medico di competenza, che nelle situazioni fortunate valuta clinicamente e attraverso esami strumentali la situazione e dopo aver fatto diagnosi reinvia il paziente al fisioterapista. Nelle situazioni meno fortunate, il tutto finisce con una prescrizione farmacologica, ignorando completamente il mondo riabilitativo e tutte quelle proposte terapeutiche che sono alla base del nostro lavoro e che sappiamo essere la "giusta" soluzione ai suddetti problemi, non per nostra presunzione, ma per quei chili di letteratura che quotidianamente vengono scritti a riguardo e che ahimè, spesso alcuni medici ignorano. Inizia così il caos sia nella mente del paziente che nella nostra, brancolanti tra quello che "dovrebbe essere" e quello "che è".
Non a caso la maggior parte di noi fa del lavoro di équipe il sogno da raggiungere (me compresa), ma il più delle volte irraggiungibile.
Ci hanno riconsciuto l'autonomia, ma fanno chiudere lo studio di una collega perchè lavora senza prescrizione ignorando così il nostro inquadramento ed una realtà oggettiva sottesa. Ci hanno riconosciuto l'autonomia, ma i fisiatri continuano a pensare che devono loro dirci come trattare le patologie....ignorando quindi completamente la nostra competenza di valutazione funzionale?
E poi, cosa si intende con il termine "prevenzione"?
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum Non puoi rispondere ai Topic in questo forum Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi votare nei sondaggi in questo forum