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Inviato: 5/05/08 Rispondi citando

Buongiorno a tutti questa discussione è molto interessante è quasi impossibile non intervenire per dire la propria.

Intanto io tranquillizzerei un pò tutti sul fatto che il fisioterapista operi anche non in presenza di una diagnosi o di una prescrizione medica. Adesso non iniziamo a citare situazioni o vecchie norme etc...facendo il gioco di chi ancora oggi chiede a noi fisioterapisti di produrre prove a sostegno della nostra autonomia. Si è vero non esiste una legge che dica espressamente che il fisioterapista fa le manipolazioni ma vi sembra davvero necessaria ? Conoscendo le leggi statali, la risposta chiaramente è no. Scusate faccio anche parte dello SPIF, per cui vi chiedo di contattare il sindacato se siete vittime o testimoni di situazioni in cui qualcuno o qualcosa mette in discussione la vostra autonomia professionale e più in generale lede il decoro della nostra professione. Se qualcuno di voi è vittima di situazioni ingiuste in ambito professionale, fatevi sentire. Spero di far capire che la mia risposta non è solo teorica.

In merito alla questione dell'accesso diretto e dei pazienti portatori di pluri patologie, che devono essere adeguatamente valutati per capire se il nostro trattamento dovrà essere fatto oppure no...il problema va chiarito per punti.
Intanto nessuno tra i fisioterapisti che io conosco vuole fare diagnosi medica. L'unica cosa che ci assomiglia ma solo per assonanza è lo screening differenziale.

Dall'introduzione del corso di diagnosi differenziale in fisioterapia (simone patuzzo)

Il fisioterapista è il professionista sanitario, in possesso della laurea o titolo equipollente, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali (D.M. 741/1994). Secondo la Legge 42/1999, l’ambito di competenze e responsabilità del fisioterapista dipende da 1) ordinamenti didattici dei corsi di base e post-base 2) codice deontologico 3) profilo professionale. Al fisioterapista è attribuita la titolarità nell’effettuazione della valutazione funzionale (L.251/2000). Al fisioterapista compete la valutazione della persona assistita attraverso l’anamnesi e un esame clinico funzionale1. Il fisioterapista deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale, ed astenersi dall'affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente2. Una sentenza della corte di cassazione3 ha stabilito “un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possano rilevarsi dannose”; “in mancanza di idonea documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente) lo stesso fisioterapista ha il dovere di riassumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare”. In altre parole, “quei compiti di pertinenza del fisioterapista, che devono essere eseguiti in riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico, devono essere interpretati in senso non strettamente letterale, includendo l’obbligo di procedere autonomamente ad una propria “raccolta dati” che, in parte, può essere sovrapponibile all’anamnesi medica e in parte no”4. Il corso di diagnosi differenziale in fisioterapia nasce per prevenire gli errori di gestione clinica che potrebbero generare :
• Un danno al paziente5 e/o
• Una richiesta di risarcimento danni nei confronti del fisioterapista5.
• Il corso vuole migliorare l’efficacia dell’interazione con il medico di base6
Fornisce ai partecipanti gli strumenti idonei ad effettuare un’esaminazione di screening per evidenziare l’esigenza di inviare il paziente al medico per gli accertamenti che egli riterrà necessari.
Il corso non è finalizzato alla formulazione di diagnosi di pertinenza del medico. Tra l’altro, la diagnosi clinica deve essere supportata da altri dati per essere confermata (per es. per bioimmagine o di laboratorio), e quindi sarebbe alquanto complicato, per un fisioterapista, tentare di svolgere le funzioni del medico, non avendo potere prescrittivo. Pertanto, riteniamo che il corso di formazione “Diagnosi differenziale in fisioterapia: screening delle principali condizioni di salute per determinare l’idoneità del paziente al trattamento” vada in direzione di un miglioramento della gestione clinica del paziente, nell’ottica di un’efficace interazione tra professionisti sanitari nel pieno rispetto dei rispetti ambiti operativi, per il miglioramento dello stato di salute degli utenti. L’autore del corso ha piena fiducia di trovare l’intesa della categoria medica sulla base di un gentleman agreement. Ritiene ancora l’autore che il corso sia di grande valorizzazione del medico curante e che debba essere letto come un’offerta di collaborazione con il riconoscimento dei rispettivi ruoli e ambiti professionali.

1 ART. 10 del codice deontologico - Al Fisioterapista compete la valutazione della persona assistita attraverso l'anamnesi ed un esame clinico funzionale.
2 ART. 16 del codice deontologico - Il Fisioterapista deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale, ed astenersi dall'affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente.
3 859/1998
4 Luca Benci, Diritto delle Professioni sanitarie, 1998, pgg.105-7
5 Diversi casi giudiziari della letteratura, per esempio si veda PT magazine
6 ART. 11 del codice deontologico - Il Fisioterapista elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie il programma terapeutico - riabilitativo. Il Fisioterapista elabora il programma terapeutico - riabilitativo in base alla valutazione effettuata. Informa la persona assistita sugli interventi terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica dell'intervento. Si rende disponibile a collaborare con i sanitari di fiducia del paziente.
2. - Il Fisioterapista elabora il programma terapeutico - riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica. Qualora risultino valutazioni discordanti, cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il Fisioterapista è tenuto ad informare il medico curante, collaborando a fornire elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico.
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