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Autonomia e terapia strumentale

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Autonomia e terapia strumentale

Messaggioda raiz82 » 23/05/08

Salve avrei due domande da fare in merito alla nostra autonomia in relazione alla terapia strumentale: 1)lavorando in una struttura riabilitativa il ft può decidere in modo autonomo di fare uso di elettromedicali o c'e bisogno dell'approvazione del medico? 2)un ft che ha uno studio professionale può utilizzare elettromedicali? E se si, ci sono limitazioni di macchinari?
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raiz82
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Messaggioda enry » 25/05/08

In qualità di professionisti laureati possiamo effettuare trattamenti riabilitativi in completa autonomia anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali oppure in riferimento alla diagnosi medica, del resto del nostro operato ce ne assumiamo la diretta responsabilità.
Nel caso tu sia dipendente di una struttura privata ed in tale struttura vi sia un medico prescrittore credo
proprio che tu debba eseguire la sua prescrizione a meno che non sia corretta allora puoi anzi devi rifiutarti di
eseguirla ed eventualmente cosigliare di modificarla.
Personalmente quando ricevo pz nel mio studio,pz che presentano una prescrizione riabilitativa che non sia del
tutto corretta lo spiego ai pz e poi la modifico utilizzando le metodiche più indicate per quella determinata patologia
del resto noi fisioterapisti oltre alla statistica medica abbiamo anche una statistica personale( proprio per un riscontro diretto) circa l'utilizzo dei vari mezzi terapeutici riabilitativi.
Ciao buon lavoro
Enry
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Messaggioda raiz82 » 01/06/08

grazie per la risposta però cercavo riferimenti normativi che sono riuscito a trovare, faccio un copia ed incolla di una lettera dell'aifi:
Occorre precisare che l'esercizio della professione del fisioterapista in regime autonomo e nello studio professionale è libero e non necessita di autorizzazione. Quanto alle attrezzature dallo stesso utilizzabili, l'art. 9 della L. 157/92 prescriveva che "con decreto del ministro della Sanità... è fissato e periodicamente aggiornato l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie". La delega è stata esercitata una volta soltanto dal ministero della Sanità, con il D.M. 3 maggio 1994, nel cui elenco non figura tuttavia il fisioterapista. Non esiste pertanto allo stato attuale alcuna disposizione specifica nazionale che regolamenti l'utilizzo da parte del fisioterapista delle attrezzature tecniche e strumentali in argomento. Appare invece accertata la possibilità che il fisioterapista utilizzi per lo svolgimento della propria attività tutti gli strumenti aventi finalità terapeutiche, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 741/94, che abilita la figura professionale all'uso di "terapie fisiche e manuali".
Soltanto ai fini autorizzativi, l'articolo 8-ter del D.Lgs. 502/92 prevede al secondo comma che un'autorizzazione all'esercizio sia richiesta per quegli studi "attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente". La concreta definizione di tali fattispecie era peraltro rinviata dallo stesso articolo 8-ter a un decreto, che non è mai stato emanato. Si sono invece pronunciate alcune Regioni, che hanno diversamente disciplinato la materia.
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