da raiz82 » 01/06/08
grazie per la risposta però cercavo riferimenti normativi che sono riuscito a trovare, faccio un copia ed incolla di una lettera dell'aifi:
Occorre precisare che l'esercizio della professione del fisioterapista in regime autonomo e nello studio professionale è libero e non necessita di autorizzazione. Quanto alle attrezzature dallo stesso utilizzabili, l'art. 9 della L. 157/92 prescriveva che "con decreto del ministro della Sanità... è fissato e periodicamente aggiornato l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie". La delega è stata esercitata una volta soltanto dal ministero della Sanità, con il D.M. 3 maggio 1994, nel cui elenco non figura tuttavia il fisioterapista. Non esiste pertanto allo stato attuale alcuna disposizione specifica nazionale che regolamenti l'utilizzo da parte del fisioterapista delle attrezzature tecniche e strumentali in argomento. Appare invece accertata la possibilità che il fisioterapista utilizzi per lo svolgimento della propria attività tutti gli strumenti aventi finalità terapeutiche, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 741/94, che abilita la figura professionale all'uso di "terapie fisiche e manuali".
Soltanto ai fini autorizzativi, l'articolo 8-ter del D.Lgs. 502/92 prevede al secondo comma che un'autorizzazione all'esercizio sia richiesta per quegli studi "attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente". La concreta definizione di tali fattispecie era peraltro rinviata dallo stesso articolo 8-ter a un decreto, che non è mai stato emanato. Si sono invece pronunciate alcune Regioni, che hanno diversamente disciplinato la materia.