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Pubblicità delle professioni sanitarie Articolo pubblicato il 05/02/2006
Che cosa è la pubblicità sanitaria
Per pubblicità sanitaria si intende la comunicazione al pubblico su qualunque attività, servizio, struttura o prodotto che abbia attinenza con la prevenzione, la cura e la riabilitazione. In particolare essa viene utilizzata dal libero professionista il quale rende nota la branca e il luogo dove effettua la professione sanitaria e i titoli professionali di cui è in possesso.
Normativa
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Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 (art.201) Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie
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Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente “Modifiche al sistema penale”
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Legge 5 febbraio 1992, n.175 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”
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Legge 26 febbraio 1999, n.42 recante le “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”
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Legge 14 ottobre 1999, n.362 concernente “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”
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Decreto Ministero della Sanità (ora Salute) 16 settembre 1994, n. 657 “Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità in materia sanitaria”
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Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507 concernente “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n.306
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Decreto del Ministro della Salute 28 giugno 2001, “Integrazioni al decreto 11 ottobre 2000 concernente l’individuazione degli uffici centrali e periferici della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all’art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689, ai sensi dell’art.103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507”
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Circolare Ministero Salute n. 03/DIRP/VII/9.1/1823 del 19.02.2003 “decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507 concernente “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n.205”
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Decreto Ministero Salute 19 .02.2003 di “individuazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di sanzioni di cui al D.Lvo.n.507/1999”
Destinatari
La disciplina in materia di pubblicità sanitaria riguarda soltanto specifiche categorie:
a. agli esercenti le professioni sanitarie già costituite in Ordini e Collegi professionali (Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri; Federazione nazionale ordini veterinari italiani; Federazione nazionale ordini farmacisti italiani; Federazione nazionale collegi ipasvi; Federazione nazionale collegi ostetriche; Federazione nazionale collegi Tecnici Sanitari di Radiologia Medica)
b. alle case di cura private, ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
a. alle professioni sanitarie non ancora costituite in Ordini e Collegi professionali
b. alle Farmacie, Odontotecnici e Officine Ortopediche, trattandosi di attività professionali strettamente connesse ad una attività commerciale. Infatti detta normativa è riferita esclusivamente alla persona del professionista e alle strutture sanitarie, i medesimi restano assoggettati alla disciplina generale stabilita dalla legge e dai regolamenti comunali per la pubblicità degli esercizi commerciali.
Strumenti
Le modalità e gli strumenti comunicativi attraverso cui si può realizzare la pubblicità sanitaria sono stabiliti dalla normativa vigente:
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la pubblicità sanitaria degli esercenti le professioni sanitarie, può essere effettuata tramite targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale inserzione sugli elenchi telefonici (art. 1 legge 175/92), sugli elenchi generali di categoria attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (combinato disposto art. 3 legge 42/99 e art. 12 legge 362/99)
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la pubblicità sanitaria delle strutture sanitarie private può essere effettuata, oltre che tramite targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, anche tramite insegne nonché tramite inserzioni sugli elenchi telefonici (art. 4 legge 175/92), sugli elenchi generali di categoria (art. 3 legge 42/99), nonché attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (combinato disposto art. 4 legge 175/92 e art. 12 legge 362/99).
Procedura
L’art.2, comma 1, della legge n.175/92, stabilisce che per la pubblicità a mezzo di targhe e inserzioni contemplate dall’art.1, è necessaria l’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla-osta dell’Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.
Qualora il soggetto appartenga ad una professione per la quale non è stata ancora costituito un Ordine o Collegio professionale, ovviamente non si realizza l’ipotesi del previsto nulla-osta per l’esercizio delle professioni sanitarie. In tale caso, gli adempimenti che la legge rimette agli Ordini e Collegi dovranno essere necessariamente svolti dagli uffici comunali ai quali di conseguenza spetta il potere di intervento anche in caso di violazioni delle norme in materia di pubblicità sanitaria.
Accertamenti e controlli
Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, è stata disposta, in attuazione della legge delega n.205 del 1999, la depenalizzazione di una serie di reati minori, individuando contemporaneamente gli uffici competenti ad applicare le sanzioni amministrative introdotte in luogo di quelle penali precedentemente vigenti per le medesime fattispecie. Le violazioni prese in considerazione sono quelle previste all’art.201 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, così come modificato dall’art. 70 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507. Relativamente agli organi competenti ad accertare le suddette violazioni, il comma 2 dell’art.103 del decreto legislativo n.507 del 1999 disponeva che l’individuazione degli uffici, competenti a ricevere il rapporto previsto dall’art.17 della legge 24 novembre 1981, 689, avvenisse, per i Ministeri, attraverso un decreto del Ministro da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
Tale previsione è stata adempiuta, con l’emanazione del decreto del Ministro della Salute dell’ 8 giugno 2001 che all’art.1, individua il Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministero della Salute ovvero la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie quale struttura competente in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. In attuazione della sopracitata normativa è stata emanata circolare e il relativo decreto di attuazione disciplinante gli aspetti di seguito indicati (circolare Ministero Salute n. 03/DIRP/VII/9.1/1823 del 19.02.2003 e D.M. 19 .02.2003 di “individuazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somm.e versate a titolo di sanzioni di cui al D.Lvo.n.507/1999)
1. Accertamento della violazione L'organi addetto al controllo sull’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, è in particolare il Comando Carabinieri per la Sanità – N.A.S. che, una volta accertata la violazione, procede alla immediata contestazione della stessa, anche nei confronti di eventuali coobbligati, ovvero alla notifica degli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni e per i residenti all’estero entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.(art.13 e 14 legge n.689/81)
Il verbale di contestazione deve indicare:
a. la sanzione applicabile secondo il dettato dell’art 70 del decreto legislativo n.507 del 1999 va da euro 2582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) a euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatrè/71)
b. la possibilità di estinguere il contesto, attraverso il pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo della sanzione massima prevista per la violazione commessa (corrispondente al doppio della sanzione minima), oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione della violazione (art.16 legge n.689/81), dando notizia dell’avvenuto pagamento all’ufficio accertatore
c. le modalità di versamento dell’importo dovuto per il caso in cui si voglia addivenire alla definizione agevolata ex art 16 della legge n.689 del 1981 di cui al punto precedente. Tali somme dovranno essere versate presso gli uffici postali, sul conto corrente n. 37230075 intestato a “Tesoreria Provinciale di Viterbo – Vers. Sanz. Depenaliz. Reati Materia Sanit.”, con la data, il numero del verbale e l’indicazione del Capo XX , capitolo 3629 del bilancio dello Stato. In caso di inadempimento avverrà la trasmissione del ruolo all’Intendenza di Finanza.
2. Rapporto dell’organo di controllo alla Direzione Generale delle risorse umane e delle Professioni Sanitarie Trascorso inutilmente il periodo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, entro il quale il trasgressore può esercitare la facoltà di definire il contesto in maniera agevolata, ai sensi dell’art 16 della legge n.689 del 1981, l’organo che ha provveduto a contestare la violazione deve inviare il rapporto previsto dall’art.17 della stessa legge alla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Ciò anche nel caso in cui l’interessato abbia presentato gli scritti difensivi di cui all’art. 18 della medesima legge, dal momento che, fino allo scadere del termine, si può sempre addivenire alla definizione del pagamento in misura ridotta.
3. Irrogazione della sanzione Le fasi successive del procedimento, relative all’applicazione o meno della sanzione, sono di esclusiva competenza della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Quest’ultima, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente prodotti, se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese, all’autore della violazione ed agli eventuali coobbligati in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola sia all’interessato, sia all’organo che ha redatto il rapporto, (art.18, legge n.689 del 1981). Nel caso di ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico previsto dall’art.8 della legge 24 novembre 1981, n.689, consistente nella irrogazione della sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione e di spese, dovrà essere effettuato, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con le medesime modalità riportate nel punto a) e c). Il provvedimento di irrogazione della sanzione dovrà comunque contenere l’indicazione della possibilità di esperire opposizione avverso lo stesso, entro 30 giorni dall’avvenuta notificazione, presentando ricorso alla competente autorità giudiziaria, individuata nel giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell’art.22-bis della citata legge n.689 del 1981.
Fonte: Ministero della Salute
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